Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014

Capo VI
Norme transitorie e finali
Art. 46
Norme transitorie e di prima applicazione
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con atto ricognitivo ad iscrivere nei rispettivi registri regionali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali abrogati. Fino alla completa operatività dei registri regionali restano salve le iscrizioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei registri provinciali effettuate sulla base della normativa previgente.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta l'atto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2002.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 e all'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002.
4. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Art. 47
Abrogazioni
1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 è abrogato.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 34 del 2002:
a) l'articolo 5;
b) il comma 2 dell'articolo 6;
c) il comma 2 dell'articolo 9.
Art. 48
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURERT, ad eccezione dell'articolo 28, comma 2, e dell'articolo 47, comma 2, lettera c), che entrano in vigore il 1° luglio 2015.

Espandi Indice