LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Art. 2
(prima modificato comma 2 da art. 38 L.R. 15 luglio 2016, n. 11, in seguito abrogato da art. 32 L.R. 13 aprile 2023, n. 3)
Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
abrogato
Art. 22
Modifiche all'
articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005
1.
Il comma 1 dell'
articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1.
La Regione per ogni ambito territoriale provinciale promuove la costituzione di comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. Partecipano inoltre ai comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.".