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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

TITOLO III
Affidamenti alle cooperative sociali e clausole sociali
Art. 9
Ambito di applicazione e principi comuni
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alla Regione, agli enti ed alle agenzie da essa dipendenti, alle società partecipate, nonché alle Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR).
2. Gli enti locali, anche organizzati in forma associata, nelle forme previste dalla vigente normativa, possono applicare le disposizioni di cui al presente titolo nell'esercizio dell'azione amministrativa.
3. La Regione può supportare gli enti locali, nelle forme previste dall'ordinamento, ai fini dell'applicazione della presente legge, anche mediante appositi accordi o protocolli d'intesa.
4. L'affidamento e l'esecuzione dei servizi di cui al presente titolo devono comunque garantire:
a) la qualità del servizio, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della valutazione della migliore offerta, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Sito esterno (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e dall'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003 in quanto applicabile;
b) il confronto, anche tecnico, finalizzato ad individuare le forme di affidamento più idonee a salvaguardare la qualità del servizio, i diritti dei lavoratori sanciti da leggi e contratti e i bisogni degli utenti;
c) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
d) la previsione puntuale nello statuto della categoria di servizio oggetto dell'affidamento o del conferimento;
e) la solidità di bilancio dell'impresa, nonché la comprovata competenza ed esperienza imprenditoriale adeguata;
f) l'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore delle cooperative sociali sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria;
g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
h) la qualificazione professionale degli operatori, nonché la pianificazione dei percorsi di riqualificazione e formazione permanente;
j) la valutazione comparata costi/qualità, desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati, sulla base di criteri o linee guida di congruità predisposti dalla Giunta regionale con apposito atto;
k) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva;
l) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
5. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 ricorrono alla programmazione dei servizi, con le modalità previste dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 Sito esterno, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente titolo.
6. In ragione della natura dei servizi di cui al presente titolo e delle finalità della presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici, di cui ai commi 1 e 2, laddove l'affidamento dei servizi avvenga nella forma della concessione, di cui alla disciplina vigente, di norma prevedono negli atti di gara il divieto al ricorso al subappalto e all'avvalimento.
7. Nel rispetto della vigente disciplina, statale e regionale, anche di settore, le disposizioni previste agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini dell'attuazione della presente legge ed in applicazione dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione Sito esterno, possono trovare applicazione nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi pubblici indette dagli enti ed amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 10
Affidamento dei servizi sociali, sanitari, educativi e di formazione professionale ed educazione permanente alle cooperative di tipo A
1. Per le cooperative di tipo A che gestiscono servizi che risultino autorizzati o accreditati ai sensi della vigente normativa:
a) l'affidamento dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) avviene secondo le modalità previste agli articoli 38 e 41 della legge regionale n. 2 del 2003 e dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997 Sito esterno", nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile;
b) l'affidamento dei servizi educativi e socio-educativi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), avviene secondo le modalità previste all'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.
c) l'affidamento dei servizi di formazione professionale ed educazione permanente di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), avviene secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 12 del 2003, nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.
2. Nell'ambito delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica dei servizi di cui al comma 1, è facoltà della stazione appaltante inserire negli atti di gara idonea clausola sociale per l'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.
Art. 11
Affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per finalità di inserimento lavorativo alle cooperative di tipo B
1. Gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 9, comma 1, destinano, in ragione della natura, oggetto ed equilibrio tecnico-economico dell'approvvigionamento, alla spesa per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, calcolata al netto dell'IVA, ove dovuta, una percentuale di almeno il 5% dell'importo complessivo dell'approvvigionamento di servizi, purché tali contratti siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.
2. In attuazione della presente legge, alle procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo partecipano le cooperative sociali di inserimento lavorativo ed i consorzi, iscritti nell'apposito albo regionale, ai sensi dell'articolo 4.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento delle seguenti finalità e considerare i seguenti elementi:
a) numero delle persone svantaggiate assunte;
b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
c) ruolo e profilo professionale di riferimento;
d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
e) numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;
f) rendicontazione sociale e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo;
g) semplificazione degli oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 180 del 2011 Sito esterno.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle procedure indette dagli enti di cui all'articolo 9, comma 2.
Art. 12
Modalità di scelta del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative di tipo B
1. Le modalità di selezione del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria devono, tra l'altro, tener conto della qualificazione e dell'esperienza nel settore specifico di attività oggetto dell'affidamento.
2. I consorzi saranno comunque vincolati a dichiarare, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, le cooperative di tipo B affidatarie del servizio.
3. L'affidamento dei servizi avviene ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991 Sito esterno, garantendo un adeguato confronto concorrenziale tra gli operatori, ai sensi della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e nel rispetto dei principi generali della trasparenza dell'azione amministrativa. È fatto salvo l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, nelle ipotesi normativamente previste.
4. Al fine di invitare i soggetti interessati all'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, le singole amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere, alternativamente, all'istituzione di apposito elenco speciale aperto, articolato per settore merceologico, al quale le cooperative sociali ed i consorzi di inserimento lavorativo di cui alla presente legge possono iscriversi, oppure alla pubblicazione, nei modi di legge, di un avviso pubblico per eventuali manifestazioni di interesse all'affidamento dei servizi in oggetto.
5. Le singole amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di funzionamento dell'elenco speciale e della procedura di manifestazione di interesse di cui al comma 4.
6. Le offerte, in ragione delle finalità della presente legge, dovranno garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli 9, comma 4, e 11, comma 3.
7. Nelle commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti socio-lavorativi, appartenente alla stessa amministrazione aggiudicatrice o, in caso di carenza nell'organico anche temporanea, appartenente ad altro ente o amministrazione, che sia comunque in possesso di requisiti idonei in relazione all'oggetto dell'affidamento.
Art. 13
Clausole sociali per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative di tipo B
1. Nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri degli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 69 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. Il progetto di inserimento lavorativo previsto dalla clausola sociale può essere valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nel perseguimento delle finalità di cui al presente Titolo e nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Nelle commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti socio-lavorativi, appartenente alla stessa amministrazione aggiudicatrice o, in caso di carenza nell'organico, anche temporanea, avvalendosi di personale appartenente ad altro ente o amministrazione, che sia comunque in possesso di requisiti idonei in relazione all'oggetto dell'affidamento.
Art. 14
Verifica dell'esecuzione dell'affidamento
1. L'ufficio committente, nell'ambito delle proprie prerogative di monitoraggio e controllo del contratto, stabilite dalla vigente disciplina statale, verifica, tra l'altro, l'adempimento degli obblighi relativi agli inserimenti lavorativi, anche a seguito di comprovata, circostanziata e specifica segnalazione della Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 20.
2. Le modalità di verifica della corretta attuazione delle clausole sociali in sede di esecuzione del contratto e le sanzioni legate alla mancata attuazione delle stesse, fino alla risoluzione del contratto in caso di violazione dell'obbligo di inserimento di persone svantaggiate dichiarato in sede di offerta, sono stabilite nel capitolato stesso.

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