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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 13

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1997, N. 29 (NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 215 del 17 luglio 2014

Art. 1
Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale n. 29 del 1997
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo:
"Art. 10 bis
Cani di accompagnamento dei disabili
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo dei cani di accompagnamento dei disabili quale forma di ausilio, sostegno e supporto alle persone con disabilità, accertata ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale).
2. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 37 Sito esterno (Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico), e dalla normativa nazionale che disciplina l'addestramento e l'utilizzo dei cani guida per ciechi.".

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