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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 13

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1997, N. 29 (NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 215 del 17 luglio 2014

Art. 2
Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge regionale n. 29 del 1997
1.
Dopo l'articolo 10 bis della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo:
"Art. 10 ter
Progetti di addestramento e utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili
1. La Regione, anche d'intesa con le federazioni delle associazioni delle persone con disabilità, promuove studi, ricerche e progetti relativi all'addestramento e all'utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili.
2. Per le finalità di cui all'articolo 10 bis, comma 1, la Regione collabora, anche mediante la stipula di convenzioni, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), che operano nei settori dell'addestramento e dell'assegnazione dei cani di accompagnamento dei disabili, nel rispetto di quanto previsto dall'atto della Giunta di cui al comma 4.
3. Per la realizzazione di progetti e corsi per l'addestramento e l'utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili, la Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 2, iscritte nei rispettivi registri regionali.
4. Entro il 31 ottobre 2014 la Giunta, nel rispetto della normativa vigente, con proprio atto definisce le modalità minime per l'addestramento dei cani di accompagnamento dei disabili, le modalità di assegnazione del cane alla persona disabile, le forme di certificazione e di immediato riconoscimento dell'animale nonché i relativi controlli.".

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