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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 13

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1997, N. 29 (NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 215 del 17 luglio 2014

Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B. 1.5.2.2.20180 - Interventi a favore di cittadini portatori di handicap e disabili nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B. del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
2. Per gli esercizi successivi al 2014 la Regione provvede nell'ambito dei finanziamenti riferiti alla legge regionale n. 29 del 1997 nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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