Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 219 del 18 luglio 2014

Art. 38
Norma transitoria in materia di anagrafe regionale degli studenti
1. Nelle more dell'approvazione dell'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 Sito esterno (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo.2, comma1, lett. c), della legge 28 marzo 2003 n.53 Sito esterno), l'anagrafe regionale degli studenti, disciplinata dall'articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale), è implementata dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, relativi ai:
a) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti nel territorio regionale;
b) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Emilia-Romagna.".

Espandi Indice