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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 219 del 18 luglio 2014

Art. 41
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)
1.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), in fine, dopo la parola
"subentranti"
sono aggiunte le seguenti:
"decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione del piano a tali enti".
2.
Al comma 3 bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Salva diversa espressa disciplina statutaria, i Comuni aderenti all'Unione che devono rinnovare i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, in assenza di minoranza consiliare derivante dall'originaria composizione del Consiglio comunale, essendovi stata votata un'unica lista, eleggono i propri rappresentanti nel numero complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.".
3.
Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012 sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. La Regione, al fine di garantire la migliore attuazione della legislazione sull'ordinamento degli enti locali, in presenza di modifiche legislative statali o regionali riguardanti gli assetti del governo locale, con particolare riferimento all'esercizio associato delle funzioni, dispone interventi formativi e di alto approfondimento rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate.
6 ter. La Regione può altresì concedere contributi all'ANCI per l'attuazione degli interventi formativi rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate di cui al comma 6 bis.".

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