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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 219 del 18 luglio 2014

Art. 47
Proroga del termine di diretta applicazione della delibera dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149
1. Il termine a partire dal quale trovano diretta applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149 è prorogato al 31 gennaio 2015. Resta salva l'applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto di persone e cose, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

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