Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 novembre 2019, n. 23

L.R. 27 maggio 2022, n. 6

TITOLO II
ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Art. 11
Soglie di sbarramento
1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del tre per cento dei voti validi, se non collegato ad un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione.
Art. 12
Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:
a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
d) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
e) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
g) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le somme di cui alla lettera a), il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la graduatoria di cui alla lettera f) comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato.
4. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
Art.13
Operazioni dell'ufficio centrale regionale
1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
2. L'ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi sommando i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole circoscrizioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a). Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 3;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b);
c) determina la cifra elettorale regionale attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;
d) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, un numero di seggi superiore a ventiquattro, escluso il seggio riservato al Presidente della Regione, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, quattro seggi di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 1. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al comma 1, lettera c), settimo, ottavo e nono periodo, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 1, lettera c), settimo e ottavo periodo. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. I restanti cinque seggi da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati al candidato alla carica di presidente eletto con le modalità previste nei precedenti periodi;
e) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito, con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui al comma 1 del presente articolo, un numero di seggi pari o inferiore a ventiquattro, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, i nove seggi di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, li ripartisce fra le medesime liste e li attribuisce nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui alla lettera d). Verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla coalizione di liste ovvero dal gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento, sia pari o superiore al quaranta per cento del totale dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente;
f) nel caso in cui la verifica prevista dal secondo periodo della lettera e), dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo di liste o dalla coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale a seguito dell'assegnazione dei nove seggi di cui al primo periodo della lettera e), sia pari o superiore a ventisette, escluso il seggio riservato al Presidente della Giunta regionale; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna con le modalità di cui alla lettera d) una quota aggiuntiva di seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste riuniti in coalizione collegati con il candidato Presidente eletto fino al raggiungimento dei ventisette seggi. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1, e in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.
3. L'ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettante alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale assegnato ai sensi del comma 2, lettera d), ultimo periodo; in subordine è utilizzato il seggio attribuito con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1 tra quelli delle stesse liste; in subordine, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale riserva il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.
4. Il presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dagli uffici circoscrizionali e dall'ufficio regionale stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 12, comma 3, lettera f), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla Direzione generale della Assemblea legislativa che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
Art. 14
Surroghe
1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.
2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. Se i candidati di tale ultima lista circoscrizionale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.

Espandi Indice