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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 novembre 2019, n. 23

L.R. 27 maggio 2022, n. 6

Art. 5

(aggiunti commi 1 bis. e 1 ter. da art. 13 L.R. 6 novembre 2019, n. 23)

Presentazione delle liste circoscrizionali
1. La presentazione all'ufficio centrale circoscrizionale delle liste circoscrizionali dei candidati di cui all'articolo 3, comma 1, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.
1 bis. Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 750 e da non più di 1200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1 bis sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai gruppi consiliari presenti nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.

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