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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

Art. 10
Elenco regionale delle imprese esercenti il pescaturismo, l'ittiturismo e l'acquiturismo.
1. E' istituito presso la Regione un apposito elenco in cui sono iscritte le imprese ittiche che esercitano le attività di cui all'articolo 2. Le modalità di iscrizione all'Elenco sono definite nel regolamento di cui all'articolo 12.
2. L'iscrizione all'Elenco può essere assunta quale criterio di valutazione nella redazione di bandi finalizzati all'erogazione di contributi europei.

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