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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

Art. 11
Club di eccellenza
1. La Regione riconosce Club di aziende d'eccellenza che valorizzano specializzazioni delle attività di cui all'articolo 2, sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti.
2. I Club devono adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi, adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema di controllo interno ed autodisciplina che selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità.
3. Le modalità ed i criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 12.
4. L'individuazione dei criteri di cui al comma 3, dovrà fare riferimento, tra l'altro, all'utilizzo prevalente dei prodotti tipici a diffusione sub-regionale per la preparazione dei pasti, all'offerta di pasti e bevande espressione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna, al recupero di immobili di valore storico-culturale, nonché alla qualificazione dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni di qualità aziendali anche di tipo ambientale.
5. Gli imprenditori ittici che intendono aderire ad un Club di eccellenza devono essere in possesso di un attestato di frequenza ad un corso per operatore di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, con verifica dell'apprendimento, o ad un corso di operatore di agriturismo di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).
6. La Giunta regionale disciplina i requisiti minimi delle azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori del settore per le attività di cui all'articolo 2.

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