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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

Art. 12
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto della vigente normativa, i criteri, i requisiti e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, le procedure amministrative, di controllo ed ulteriori aspetti sanzionatori nonché ogni altra norma di attuazione della presente legge.
2. Quando non diversamente disposto dalla presente legge o da norme igienico-sanitarie e urbanistiche o dal regolamento di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui alla legge regionale n. 4 del 2009 e le relative disposizioni attuative.

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