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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Gli imprenditori ittici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge già esercitano le attività di cui all'articolo 2 devono comunicare, entro 30 giorni da tale data, ai Comuni dove le attività sono svolte e alla Regione gli estremi dei relativi titoli autorizzativi. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni nazionali e regionali relative alle attività di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento della Consulta ittica regionale di cui all'articolo 82 bis della legge regionale n. 3 del 1999.

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