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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

Art. 3
Requisiti per l'esercizio delle attività
1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabilite nella presente legge e nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.
2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è subordinato alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di svolgimento dell'attività. La SCIA deve contenere tutti gli elementi utili a dimostrare la prevalenza di cui all'articolo 2 comma 10, nonché il possesso di ogni altro requisito e documento obbligatorio ai fini dell'esercizio delle specifiche attività per le quali è presentata.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legislazione nazionale in ordine alla competenza dell'autorità dell'ufficio di iscrizione della nave relativamente all'autorizzazione di imbarco di persone a bordo non facenti parte dell'equipaggio.

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