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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

Art. 4
Utilizzo dei beni per lo svolgimento delle attività
1. Possono essere utilizzati per le attività di cui all'articolo 2 l'abitazione dell'imprenditore ittico nonché le strutture, le imbarcazioni e le attrezzature già nella disponibilità dell'impresa ittica.
2. Gli interventi edilizi sugli immobili ed il recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'impresa ittica sono disciplinati dalle disposizioni urbanistiche ed edilizie comunali, in conformità alle previsioni dettate dai Piani comunali o dagli strumenti urbanistici vigenti.
3. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico - ambientali e storiche dei luoghi.
4. I fabbricati, anche ai fini urbanistici, e le imbarcazioni utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, sono considerati beni strumentali dell'impresa ittica.
5. Per l'ospitalità, nei limiti di dodici posti letto, nell'abitazione dell'imprenditore ittico o nelle strutture già nella disponibilità dell'impresa ittica, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.
6. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dodici coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l'uso della cucina domestica dell'abitazione dell'imprenditore ittico.

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