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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

Art. 6
Disposizioni igienico-sanitario
1. Le strutture ed i locali destinati alle attività di cui all'articolo 2 devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene.
2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore ittico devono tener conto delle caratteristiche strutturali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività che in essi verranno svolte.
3. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali ed europee vigenti.
4. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti ittici effettuate nella cucina dell'imprenditore ittico o in un laboratorio pluriuso, finalizzate alla somministrazione di pasti o alla vendita diretta, sono soggette a registrazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull' igiene dei prodotti alimentari, secondo le procedure e le modalità definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria.
5. L'imprenditore ittico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure necessarie a garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.
6. L'utilizzo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi vivi, destinati alla vendita diretta o alla somministrazione di pasti nell'ambito della stessa azienda di produzione non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può avvenire pertanto in assenza di strutture dedicate. L'utilizzo di molluschi bivalvi vivi è, comunque, condizionato alla loro provenienza da un Centro di spedizione molluschi (CSM) riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.

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