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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

Art. 9
Misure per la promozione e lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo
1. La Regione, compatibilmente con le modalità di intervento europee, valorizza e sostiene le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo, in particolare attraverso:
a) interventi di promozione del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo;
b) attività di studio, ricerca e sperimentazione;
c) interventi di recupero per la riqualificazione di fabbricati esistenti e relative pertinenze e di aree per scopi ittituristici o acquituristici, nonché l'acquisto di attrezzature;
d) interventi di riqualificazione di imbarcazioni per l'adeguamento alle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, purché non comportino, per le imbarcazioni adibite alla pesca professionale in mare, aumento dei valori di stazza e di potenza motore, e comunque, della capacità di cattura.

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