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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE
Art. 12
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto della vigente normativa, i criteri, i requisiti e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, le procedure amministrative, di controllo ed ulteriori aspetti sanzionatori nonché ogni altra norma di attuazione della presente legge.
2. Quando non diversamente disposto dalla presente legge o da norme igienico-sanitarie e urbanistiche o dal regolamento di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui alla legge regionale n. 4 del 2009 e le relative disposizioni attuative.
Art. 13
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, anche sulla base dei dati contenuti nell'Elenco di cui all'articolo 10 trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) dimensione, diffusione e caratteristiche delle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, svolte dalle imprese ittiche;
b) quali misure di promozione e sviluppo previste dall'articolo 9 sono state realizzate e come hanno contribuito a valorizzare e sostenere le attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo;
c) quali Club di aziende di eccellenza sono stati costituiti e in che misura la specializzazione della loro attività ha contribuito a valorizzare i servizi erogati e i prodotti offerti;
d) istituzione e gestione dell'elenco regionale di cui all'articolo 10 e risultati derivanti per le imprese iscritte;
e) esiti dell'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della legge prevista dall'articolo 8;
f) Le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 14
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999. Istituzione della Consulta ittica regionale.
1.
Dopo l'articolo 82 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è inserito il seguente articolo:
"Art. 82 bis
Istituzione della Consulta ittica regionale
1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta ittica regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquicoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali della pesca professionale e dell'acquicoltura maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori e dei pescatori sportivi.
3. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
a) sulle linee generali di politica della pesca professionale, dell'acquicoltura e delle attività ad esse connesse e di pianificazione dell'uso del territorio e del mare per l'esercizio delle suddette attività;
b) sui progetti di legge e direttive regionali riguardanti il settore ittico;
c) sulle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali per la parte dedicata al settore ittico;
d) sui programmi di attività e di intervento, compresi quelli di attuazione della politica europea, sui criteri e modalità di riparto dei finanziamenti relativi al settore ittico;
e) ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.
4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con deliberazione della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.
5. La partecipazione alle sedute della Consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.".
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Gli imprenditori ittici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge già esercitano le attività di cui all'articolo 2 devono comunicare, entro 30 giorni da tale data, ai Comuni dove le attività sono svolte e alla Regione gli estremi dei relativi titoli autorizzativi. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni nazionali e regionali relative alle attività di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento della Consulta ittica regionale di cui all'articolo 82 bis della legge regionale n. 3 del 1999.

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