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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 18 novembre 2014, n. 24

DISPOSIZIONI URGENTI E IMPROROGABILI PER LA CONTINUITÀ DI FUNZIONI, INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROROGA DI TERMINI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 332 del 18 novembre 2014

Art. 4
1. Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è così sostituito:
"Tale durata, alla cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, è prorogata, anche per il personale con funzioni giornalistiche, fino all'assegnazione di quello richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi.".

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