LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 18 luglio 2014
Art. 9
Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e sviluppo
1. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 6 la Regione può concedere contributi agli enti locali o altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l'insediamento, lo sviluppo o la riconversione dell'impresa o delle imprese contraenti l'accordo di programma.