LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 1
Obiettivi
1.
Al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna e di raggiungere elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione promuove il rafforzamento, l'innovazione, la specializzazione intelligente e l'internazionalizzazione delle imprese e delle filiere produttive; valorizza i progetti di ricerca e innovazione, la responsabilità sociale d'impresa, l'imprenditorialità sociale e la partecipazione dei lavoratori; favorisce l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali.
2.
La crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'apparato produttivo viene perseguita dalla Regione attraverso le programmazioni settoriali e, in particolare:
a)
il Programma regionale delle Attività produttive di cui all'
articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), il Piano regionale di Sviluppo rurale, l'attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico, nonché con gli strumenti e le misure della presente legge;
b)
gli interventi in materia di formazione e istruzione professionale di cui alla
legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), alla
legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale), nonché gli interventi in materia di lavoro previsti dalla
legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).
3.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:
a)
la qualificazione, l'innovazione del sistema produttivo e la crescita occupazionale;
b)
la realizzazione delle infrastrutture per le reti telematiche in banda ultralarga;
c)
la generazione diffusa di energia, con particolare riferimento all'impiego di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni in grado di aumentare l'efficienza del sistema energetico regionale;
d)
la ricerca e il trasferimento tecnologico;
e)
la formazione delle risorse umane;
f)
il valore della legalità come presupposto indispensabile di uno sviluppo equo e sostenibile;
g)
lo sviluppo della rete di Welfare e dei servizi abitativi.