LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21
NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 maggio 2022, n. 6Art. 2
Proclamazione del Presidente della Giunta
1.
È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a).