LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Art. 28
Modifiche all'
articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002
1.
Il comma 1 dell'
articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"1.
La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.".
2.
Al comma 3 dell'
articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole
"ai commi 1 e 2"
sono sotituite dalle seguenti:
"al comma 1".