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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

Art. 2
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio
1. Al fine di garantire, attraverso il sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno, il rafforzamento dei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)).
2. Al fine di garantire al sistema dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 Sito esterno convertito dalla legge n. 326 del 2003 Sito esterno, il rafforzamento dell'operatività nei settori del turismo e del commercio, anche ai fini del sostegno agli interventi di ripristino a seguito di eventi calamitosi, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare al Fondo rischi turismo e commercio le risorse allocate presso i fondi per l'abbattimento degli interessi derivanti da contributi erogati o contributi concessi e non ancora erogati per le medesime finalità dalla Regione medesima alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi delle leggi regionali n. 41 del 1997 e n. 40 del 2002.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti dalla Giunta medesima.
4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, o a riserve patrimoniali, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione o per le deliberazioni dell'assemblea.

Note del Redattore:

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, il secondo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa)

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