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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

Art. 3
Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)
1.
Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole
"la quota"
sono sostituite dalle seguenti:
"il contributo".
2.
Il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:
"8. Le convenzioni disciplinano:
a) le modalità e procedure di conferimento alla società dei contributi al fondo consortile connessi al programma di attività e dei corrispettivi connessi alle attività di supporto e di assistenza tecnica, e alle altre attività che le società di cui al comma 7 bis potranno svolgere;
b) il sistema di monitoraggio del piano di attività, e il sistema di rendicontazione e analisi di risultato delle attività di supporto e assistenza tecnica;
c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo ai fini del controllo analogo.".

Note del Redattore:

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, il secondo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa)

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