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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

Art. 8

(sostituito comma 1 da art. 39 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico
1. I canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e all'articolo 20 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica), attuativo dell'articolo 142 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.
2. Gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone.
3. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. La cauzione da versare per le concessioni del demanio idrico ha un importo minimo di Euro 250,00. Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 Sito esterno (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
5. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle altre disposizioni di legge regionale in materia di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico.

Note del Redattore:

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, il secondo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa)

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