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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 27 maggio 2015

Art. 11
Valorizzazione del ruolo degli emiliano-romagnoli all'estero
1. Per le finalità previste dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove e realizza, anche avvalendosi di tecnologie informatiche e telematiche, attività ed iniziative in ambito economico, formativo, culturale e sociale a favore dei soggetti appartenenti alle comunità emiliano-romagnole all'estero, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. In ambito economico e formativo, la Regione promuove e realizza:
a) interventi di formazione ed informazione, compresi stage presso imprese, realizzati in Emilia-Romagna ed all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la regione ed i luoghi d'emigrazione;
b) il sostegno ad iniziative ed attività di carattere economico e professionale delle comunità emiliano-romagnole, volte a rafforzare le relazioni economiche dell'Emilia-Romagna con i paesi di residenza;
c) iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del paese di insediamento, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;
d) iniziative che favoriscano esperienze formative e professionali dei giovani residenti in Emilia-Romagna presso le comunità emiliano-romagnole all'estero;
e) iniziative volte a favorire la collaborazione fra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e gli analoghi soggetti delle aree di residenza delle comunità emiliano-romagnole all'estero la cui attività sia di beneficio delle comunità stesse.
3. In ambito culturale e linguistico, la Regione promuove e realizza:
a) iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo anche in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 Sito esterno (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero);
b) iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in regione ed emigrati, compresi soggiorni nel territorio regionale;
c) iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse comune;
d) iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna.
4. In ambito sociale, la Regione promuove e realizza:
a) iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;
b) iniziative informative e di raccordo sulla legislazione regionale e nazionale.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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