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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 27 maggio 2015

Art. 12
Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna
1. La Regione favorisce l'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), agli interventi in materia di supporto all'imprenditorialità, formazione professionale, assistenza e politica della casa previsti dalla vigente legislazione regionale. A tal fine la Regione può realizzare attività di studio, assistenza, consulenza, tutoraggio.
2. La Regione, nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio, provvede a favore dei soggetti di cui al comma 1, che versino in condizioni di accertata indigenza:
a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;
b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari.
3. A tal fine la Giunta regionale emana direttive ai comuni affinché provvedano alla raccolta ed alla istruttoria delle richieste di cui al comma 2. La Giunta regionale, nell'ambito delle specifiche risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale, con proprio atto, in base al risultato dell'istruttoria effettuata, definisce l'entità delle somme che ciascun comune dovrà corrispondere ai soggetti richiedenti e le modalità di erogazione delle stesse, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'amministrazione regionale.
4. La Regione, di concerto con gli enti locali, emana direttive per individuare modalità di coordinamento per eventuali altre provvidenze che volontariamente gli enti locali intendano prevedere per gli stessi beneficiari.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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