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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 27 maggio 2015

Art. 17
Programmazione degli interventi ordinari
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta del Presidente della Consulta, acquisito in merito il parere della Giunta, nonché previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, il piano triennale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero. Con le stesse modalità, l'Assemblea legislativa quantifica e assicura le risorse necessarie all'espletamento del piano triennale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Tali risorse sono a carico del bilancio della Regione.
2. Il piano triennale individua:
a) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione, in concorso con altre istituzioni od in collaborazione con le associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;
b) la misura, nell'ambito delle risorse annualmente previste dal bilancio regionale, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e);
c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione inerenti le conferenze d'area previste all'articolo 9;
d) le risorse da destinare a convegni, seminari e conferenze sia in Italia che all'estero. I parametri scelti dovranno tenere conto delle normative vigenti in materia di missione dei consiglieri regionali.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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