Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 27 maggio 2015

Art. 19
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa a seguito del trasferimento allo stesso delle risorse stanziate e disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 di cui alle unità previsionali di base 1.5.2.2.20280 - Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - e 1.2.1.1.100 - Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali Capitolo U50020, per la parte destinata all'attività della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli anni successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), e in particolare dall'articolo 68, nonché dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno), e in particolare dall'articolo 67, al fine di dare la necessaria copertura finanziaria a quanto previsto dal piano triennale di cui all'articolo 17.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

Espandi Indice