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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 27 maggio 2015

Art. 21
Norma transitoria
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo), sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nella stessa legge.
2. Gli organi in carica, anche in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano la loro attività fino alla nomina del nuovo Presidente della Consulta.
3. Entro quattro mesi dalla pubblicazione sul BURERT della presente legge, l'Assemblea legislativa procede all'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti. Entro un mese dall'elezione del Presidente e dei vicepresidenti, il Presidente della Consulta, previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, propone all'Assemblea l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 18, comma 4, della presente legge. Entro novanta giorni dall'approvazione del suddetto regolamento devono essere espletate tutte le attività e tutti i compiti per rendere operativa la Consulta.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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