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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 27 maggio 2015

Art. 3
Funzioni
1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi e le finalità della presente legge, nonché per qualificare e coordinare interventi, azioni e progetti diretti alla valorizzazione dei rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola, si avvale della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, di seguito denominata "Consulta".
2. La Consulta ha funzioni di rappresentanza delle esperienze migratorie degli emiliano-romagnoli, è organo consultivo della Regione Emilia-Romagna ed esercita le seguenti funzioni:
a) esprime pareri sulle proposte di adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze del settore;
b) promuove e collabora a studi, ricerche ed indagini su materie riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo;
c) favorisce il coordinamento e supporta lo sviluppo delle attività delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;
d) predispone il piano annuale delle proprie attività e una banca dati dei contatti attivati e delle collaborazioni intraprese;
e) cura l'eventuale raccordo con studenti, ricercatori e persone temporaneamente stabilite all'estero e svolge ogni altra attività di proposta in materia di emigrazione.
3. La Consulta agisce in raccordo con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con gli altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano in favore degli italiani all'estero.
4. La Consulta presenta ogni anno all'Assemblea legislativa una relazione sulle attività svolte.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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