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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 27 maggio 2015

Art. 6
Composizione e funzioni del comitato esecutivo della Consulta
1. Il comitato esecutivo è composto dal Presidente della Consulta, dai due vicepresidenti e da sei componenti eletti dalla Consulta stessa, almeno quattro dei quali scelti fra gli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il comitato esecutivo:
a) può richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, indicando l'ordine del giorno;
b) collabora con il Presidente per la realizzazione delle attività di competenza della Consulta;
c) esprime il parere in ordine all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 17, in particolare per quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera b);
d) formula proposte ed esprime pareri in ordine agli atti amministrativi generali concernenti l'applicazione della presente legge;
e) può esprimere, in via di urgenza, pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta utile.
3. Le riunioni del comitato esecutivo della Consulta possono essere svolte mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura di cui all'articolo 18, comma 3.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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