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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 27 maggio 2015

Art. 7
Compiti del consultore
1. Ogni consultore di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), è il referente della Regione nell'area geografica individuata dalla Consulta, ove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività emiliano-romagnole.
2. Il consultore, in particolare:
a) mantiene i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le loro associazioni e federazioni, con gli organismi istituzionali dell'emigrazione italiana, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, nonché con le altre istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero;
b) contribuisce alla formulazione ed all'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 17 ed annualmente presenta alla Consulta una relazione sull'attività svolta e sullo stato delle collettività emiliano-romagnole che rappresenta;
c) svolge ogni altro compito per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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