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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 27 maggio 2015

TITOLO IV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 18
Spese per il funzionamento della Consulta
1. Alle spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per l'assolvimento dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, l'Assemblea legislativa provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale ad essa specificamente attribuiti. Le risorse necessarie per il funzionamento della Consulta sono quantificate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 17.
2. Al Presidente della Consulta ed ai componenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4, non spetta alcun compenso supplementare rispetto all'indennità di consigliere. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del comitato esecutivo non spetta ai relativi componenti alcun gettone di presenza.
3. Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, la relativa gestione tecnico-amministrativa è rimessa ad apposita struttura individuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
4. Il regolamento che disciplina le spese per il funzionamento della Consulta è approvato dall'Assemblea legislativa su proposta del Presidente della Consulta, previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 19
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa a seguito del trasferimento allo stesso delle risorse stanziate e disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 di cui alle unità previsionali di base 1.5.2.2.20280 - Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - e 1.2.1.1.100 - Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali Capitolo U50020, per la parte destinata all'attività della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli anni successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), e in particolare dall'articolo 68, nonché dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno), e in particolare dall'articolo 67, al fine di dare la necessaria copertura finanziaria a quanto previsto dal piano triennale di cui all'articolo 17.
Art. 20
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale, contestualmente all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 17, il Presidente della Consulta presenta alla commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni documentate sui seguenti aspetti:
a) stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 11, 12, 13 e 14, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;
b) stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
c) funzionamento della Consulta ed iniziative dalla stessa promosse evidenziando le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione.
Art. 21
Norma transitoria
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo), sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nella stessa legge.
2. Gli organi in carica, anche in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano la loro attività fino alla nomina del nuovo Presidente della Consulta.
3. Entro quattro mesi dalla pubblicazione sul BURERT della presente legge, l'Assemblea legislativa procede all'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti. Entro un mese dall'elezione del Presidente e dei vicepresidenti, il Presidente della Consulta, previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, propone all'Assemblea l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 18, comma 4, della presente legge. Entro novanta giorni dall'approvazione del suddetto regolamento devono essere espletate tutte le attività e tutti i compiti per rendere operativa la Consulta.
Art. 22
Abrogazioni
1. La legge regionale n. 3 del 2006 è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 21 della presente legge.
2. Il regolamento regionale 28 novembre 2006, n. 6 (Disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti al Presidente, ai componenti ed agli invitati della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) è abrogato.
3. L'articolo 45 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009) è abrogato.
Art. 23
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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