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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 27 maggio 2015

TITOLO I
Principi, finalità e destinatari
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale, riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale.
2. Gli emiliano-romagnoli nel mondo costituiscono una importante risorsa per lo sviluppo economico, sociale e culturale sia della regione Emilia-Romagna che dei territori di insediamento, favorendo le politiche di collaborazione internazionale della Regione.
3. La Regione dà priorità al rafforzamento dei legami con i paesi di insediamento anche attraverso il maggiore utilizzo degli strumenti di interrelazione sia diretta che informatica.
4. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione ed in armonia con le iniziative statali e dell'Unione europea, anche coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regioni, definisce le proprie azioni per la valorizzazione degli emiliano-romagnoli nel mondo attraverso specifici programmi di intervento. In tale ambito la Regione Emilia-Romagna promuove, in particolare, lo sviluppo degli ideali federalistici europei e di dialogo e reciproca collaborazione con i popoli di tutto il mondo, anche utilizzando i programmi e le risorse dell'Unione europea.
5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua, promuove e sostiene:
a) iniziative di collaborazione negli Stati dell'Unione europea e negli altri Stati di insediamento degli emiliano-romagnoli, attraverso la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole;
b) iniziative all'estero volte a favorire lo sviluppo economico e professionale delle comunità, anche attraverso il collegamento con il tessuto imprenditoriale e produttivo della regione d'origine;
c) iniziative di interscambio, per la diffusione delle opportunità di lavoro e di accrescimento professionale dei lavoratori;
d) attività culturali, anche di ricerca storica, dirette a conservare e valorizzare l'identità culturale della terra di origine e rinsaldare i rapporti con l'Emilia-Romagna, nonché ad inserire l'esperienza migratoria degli emiliano-romagnoli all'estero nella formazione dei cittadini della regione, in particolare dei giovani;
e) iniziative degli enti locali in materia migratoria e di rapporti internazionali, riguardanti le politiche familiari, socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative ed informative o volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine negli emiliano-romagnoli all'estero;
f) attività di associazioni, loro federazioni, di altri organismi ed istituzioni, aventi sede in Emilia-Romagna ed all'estero, che operino con continuità a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo;
g) interventi volti ad agevolare l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati italiani e dei loro discendenti che rientrano nel territorio regionale.
6. La Regione attua specifici interventi in caso di emergenza socio-economica nei Paesi di insediamento delle comunità di emiliano-romagnoli.
7. La Regione svolge a favore degli emiliano-romagnoli all'estero gli interventi indicati al titolo III. Tali interventi sono sviluppati:
a) in coordinamento con altre istituzioni ed organizzazioni la cui attività sia finalizzata alla cooperazione a livello europeo ed internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale ed alla valorizzazione del fenomeno migratorio, inteso come risorsa dell'intera società regionale;
b) operando in rapporto collaborativo con gli emiliano-romagnoli, anche attraverso le loro associazioni e federazioni, per valorizzarne il ruolo, le competenze professionali ed imprenditoriali, nonché l'integrazione nei Paesi di insediamento.
8. Per l'attuazione della presente legge, la Regione si rapporta con le istituzioni della Repubblica, dell'Unione europea e con gli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
Art. 2
Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
a) gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;
b) i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un comune della regione;
c) gli enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");
d) le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2;
e) organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, centri di formazione, università, istituti scolastici, che abbiano sede in Emilia-Romagna e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d), attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole all'estero.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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