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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO (1)

(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)

TITOLO III
Interventi
Art. 11
Valorizzazione del ruolo degli emiliano-romagnoli all'estero
1. Per le finalità previste dalla presente legge la regione Emilia-Romagna promuove, anche avvalendosi di tecnologie informatiche e telematiche, attività ed iniziative in ambito economico, formativo, culturale e sociale a favore dei soggetti appartenenti alle comunità emiliano-romagnole all'estero. In particolare:
a) favorisce interventi di formazione e informazione compresi stage presso imprese, realizzati in Emilia-Romagna ed all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la Regione ed i luoghi d'emigrazione;
b) favorisce iniziative ed attività di carattere economico e professionale delle comunità emiliano-romagnole, volte a rafforzare le relazioni economiche dell'Emilia-Romagna con i Paesi di residenza;
c) promuove iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del Paese di insediamento, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;
d) promuove iniziative volte a favorire la collaborazione fra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) e gli analoghi soggetti delle aree di residenza delle comunità emiliano-romagnole all'estero la cui attività sia di beneficio alle comunità stesse;
e) sostiene iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo anche in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero);
f) promuove iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in Regione ed emigrati;
g) promuove iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse comune;
h) promuove e valorizza iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna;
i) promuove iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;
j) promuove e incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea;
k) valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socioeconomico, culturale e politico.
Art. 12
Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna
1. La Regione favorisce l'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), agli interventi in materia di supporto all'imprenditorialità, formazione professionale, assistenza e politica della casa previsti dalla vigente legislazione regionale. A tal fine la Regione può realizzare attività di studio, assistenza, consulenza, tutoraggio.
2. La Regione, nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio, provvede a favore dei soggetti di cui al comma 1, che versino in condizioni di accertata indigenza:
a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;
b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari.
3. A tal fine la Giunta regionale emana direttive ai comuni affinché provvedano alla raccolta ed alla istruttoria delle richieste di cui al comma 2. La Giunta regionale, nell'ambito delle specifiche risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale, con proprio atto, in base al risultato dell'istruttoria effettuata, definisce l'entità delle somme che ciascun comune dovrà corrispondere ai soggetti richiedenti e le modalità di erogazione delle stesse, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'amministrazione regionale.
4. La Regione, di concerto con gli enti locali, emana direttive per individuare modalità di coordinamento per eventuali altre provvidenze che volontariamente gli enti locali intendano prevedere per gli stessi beneficiari.
Attività culturali, formative, di ricerca e informazione
1. Abrogato
Art. 14
Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione dell'elenco regionale
1. La Regione riconosce e valorizza le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo delle associazioni che operano, con continuità e senza fini di lucro, a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.
2. La Regione istituisce presso la Consulta un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei paesi ospitanti, che abbiano uno statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività. Le federazioni devono essere composte da almeno tre associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.
3. L'Assemblea legislativa, su proposta del Presidente della Consulta, previo parere della commissione assembleare competente, disciplina, con proprio atto, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, l'Assemblea legislativa, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 17, concede contributi destinati a sostenere le attività:
a) dei soggetti di cui al comma 2;
b) dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), con le collaborazioni e per le finalità ivi previste.
Art. 15
Interventi straordinari
1. In coerenza con i principi di solidarietà internazionale che la Regione persegue, la Giunta può realizzare, d'intesa con le competenti autorità statali, sentite la commissione assembleare competente e la Consulta, interventi di tipo umanitario e sociale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), qualora si verifichino calamità, conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o politiche nei paesi ospitanti.
Art. 16
Istituzione della Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel mondo. Concessione di benemerenze
1. La regione Emilia-Romagna dichiara il 2 luglio "Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel mondo", a ricordo dell'emigrazione regionale e al fine di rafforzare l'identità degli emiliano-romagnoli nel mondo e rinsaldare i rapporti con la terra di origine.
2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, sentito il comitato esecutivo della Consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emiliano-romagnoli all'estero o a soggetti che si sono contraddistinti nel campo dell’emigrazione che hanno reso particolare onore all'Emilia-Romagna nel mondo.
Art. 17

(prima sostituita lett. a)  e modificata lett. d) comma 2 da art. 13 L.R. 15 novembre 2022, n. 19, poi modificato comma 1 da art. 8 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )

Programmazione degli interventi ordinari
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta del Presidente della Consulta, acquisito in merito il parere della Giunta, nonché previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, il piano triennale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero. Con le stesse modalità, l'Assemblea legislativa quantifica e assicura le risorse necessarie all'espletamento del piano triennale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Tali risorse sono a carico del bilancio della Regione.
2. Il piano triennale individua:
a) le misure e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione o in concorso con altre istituzioni od associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;
b) la misura, nell'ambito delle risorse annualmente previste dal bilancio regionale, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e);
c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione inerenti le conferenze d'area previste all'articolo 9;
d) le risorse da destinare alle varie tipologie di attività sia in Italia che all'estero. I parametri scelti dovranno tenere conto delle normative vigenti in materia di missione dei consiglieri regionali.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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