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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 7

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2011, N. 3 (MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 138 del 18 giugno 2015

Art. 3
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2011 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Il centro di documentazione, sui temi oggetto della presente legge, inoltre:
a) promuove relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;
b) promuove forme di collaborazione con le Università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di formazione.".

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