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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 7

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2011, N. 3 (MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 138 del 18 giugno 2015

Art. 4
Introduzione dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 3 del 2011
1.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 2011 è aggiunto il seguente:
"Art. 16 bis
Partecipazione
1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti che operano per lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile quale elemento portante per le politiche di lotta alle infiltrazioni mafiose.
2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva dei soggetti di cui al comma 1, e rendere pubblica la relazione prevista dall'articolo 17, comma 2, la Regione organizza una conferenza pubblica, da tenersi almeno due volte nel quinquennio di una legislatura, a cui partecipano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e gli altri enti e soggetti interessati. Nella conferenza vengono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, forme di valutazione partecipata.".

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