LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 7
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2011, N. 3 (MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 138 del 18 giugno 2015
Art. 5
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011
1.
Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011 la parola
"due"
è sostituita dalla parola "tre".
2.
Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011, dopo le parole
"Giunta regionale"
sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 12 e tenendo conto del rapporto da questi predisposto,".