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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 2
1.
L'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), in particolare come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)), con la presente legge detta disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
3. La presente legge disciplina il rilascio ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale delle nuove installazioni e delle installazioni esistenti, nonché le modalità di esercizio delle installazioni medesime.".

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