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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 9
1.
L'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Pubblicizzazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. Lo Sportello unico per le attività produttive provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) l'annuncio dell'avvio del procedimento, nel quale sono specificati il gestore, l'installazione, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'installazione, l'indicazione dei termini e delle modalità di presentazione di osservazioni.
2. Lo Sportello unico comunica al gestore la data di pubblicazione nel BURERT dell'annuncio dell'avvio del procedimento.
3. La domanda e gli atti inerenti il procedimento di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e le successive modifiche e aggiornamenti sono trasmessi e resi pubblici per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 7, comma 4.
4. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento dello Sportello unico per le attività produttive sono previsti meccanismi di supporto e sono assicurate le verifiche di adeguatezza dell'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello unico dalla presente legge.".

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