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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

TITOLO III
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA
Art. 23
Assistenza sanitaria transfrontaliera
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni nazionali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro) e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di facilitare l'accesso dei pazienti ad una assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità e di promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, adotta indirizzi e indicazioni di carattere attuativo della disciplina statale per una omogenea applicazione della stessa sul territorio regionale.
2. Gli atti regionali di cui al comma 1 sono volti in particolare a:
a) definire casi e criteri di autorizzazione preventiva delle prestazioni sanitarie, modalità di rimborso e relative procedure amministrative, di cui agli articoli 8, 9, e 10 del decreto legislativo n. 38 del 2014 Sito esterno;
b) identificare, nell'ambito dell'organizzazione delle strutture aziendali sanitarie, i centri regionali di riferimento per la gestione delle procedure di ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e di valutazione clinica delle richieste presentate;
c) istituire il Punto di contatto regionale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Patto per la salute 2014-2016, di cui all'intesa sottoscritta, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 Sito esterno (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 Sito esterno), in data 10 luglio 2014, e dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 38 del 2014 Sito esterno, per fornire ai pazienti informazioni in merito ai diritti e alle procedure di accesso alla mobilità sanitaria transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, per consentire un efficace scambio di informazione con il Punto di contatto nazionale.
3. La Giunta regionale promuove l'offerta sanitaria di eccellenza delle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario regionale e definisce le strategie volte a svilupparne l'attrattività. A tal fine, individua e supporta i luoghi di cura che, per le caratteristiche di alta specializzazione, erogano prestazioni nei confronti dei pazienti degli Stati membri dell'Unione europea, implementando le condizioni operative necessarie, e promuove la partecipazione di tali strutture alle reti di riferimento europeo, secondo quanto disposto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2014 Sito esterno.

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