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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

TITOLO IV
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 24 (DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI)
Art. 24
1.
L'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari) è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di produttori, alle Associazioni di organizzazioni di produttori e alle Organizzazioni interprofessionali, conformemente ai regolamenti europei. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e di quello dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.".
Art. 25
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2000 dopo le parole:
"Organizzazioni di produttori"
sono inserite le seguenti:
", le Associazioni di organizzazioni di Produttori".
Art. 26
1.
L'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Organizzazioni di produttori e Associazioni di organizzazioni di produttori
1. Si considerano Organizzazioni di produttori e Associazioni di organizzazioni di produttori le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative o una loro parte chiaramente definita, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio).
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di produttori e le Associazioni di organizzazioni di produttori devono possedere gli ulteriori seguenti requisiti:
a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti o per settori;
b) essere costituite e controllate da produttori agricoli singoli o associati;
c) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto, dei prodotti o del settore per cui si chiede l'iscrizione;
d) adottare disposizioni al fine di conseguire un'effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;
e) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
f) prevedere, nello statuto o eventualmente in altri atti societari, obblighi al fine di:
1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di produttori o ad una sola Associazione di organizzazioni di produttori, salvo che l'azienda sia costituita da unità di produzione distinte e situate in aree geografiche diverse;
2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno un anno e un preavviso di almeno tre mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'Organizzazione o dall'Associazione;
3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto, ai prodotti o al settore per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
g) avere sede operativa nella regione.
3. In deroga alle previsioni del comma 2, lettera e) e punto 3 della lettera f), le Organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:
a) procedere a vendere direttamente fino al 50 per cento della propria produzione;
b) commercializzare essi stessi i prodotti, che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro Organizzazione o dalla loro Associazione o una tipologia merceologica non trattata ovvero allorquando, per ragioni tecniche o commerciali particolari, l'Organizzazione di produttori o l'Associazione di organizzazione di produttori non riesca a ritirare interamente il prodotto dei soci.
4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2, delle deroghe previste dal comma 3 e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.".
Art. 27
1.
L'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Contributi alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori
1. La Regione può concedere alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo ed eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti.".
Art. 28
1.
L'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Organizzazioni interprofessionali
1. Per Organizzazioni interprofessionali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per singolo prodotto, per categoria di prodotti o per settore, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione e iscritte nell'apposito elenco purché presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti europei. Le Organizzazioni interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) operare in una circoscrizione economica, come definita al comma 3, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il 51 per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;
d) prevedere obblighi statutari al fine di:
1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;
2) regolamentare eventuali rapporti dell'organizzazione stessa con altre Organizzazioni Interprofessionali anche aventi sede fuori dal territorio regionale;
3) tutelare gli interessi di tutte le componenti della filiera, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;
4) garantire che le regole comuni, che riguardino tutte le fasi della filiera, siano approvate con procedure tali da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;
5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;
6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;
7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione.
3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe o vicine, nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.
4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.".
Art. 29
1.
L'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Contributi alle Organizzazioni interprofessionali
1. La Regione può concedere alle Organizzazioni interprofessionali, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 e dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
2. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande.".
Art. 30
1.
All'articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2000 dopo le parole
"Organizzazioni di produttori"
sono aggiunte le seguenti:
", delle Associazioni di organizzazioni di produttori".
2.
Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
"La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti, diffida l'Organizzazione o l'Associazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge, fissando un termine per provvedere e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco.".
Art. 31
Abrogazioni
1. Gli articoli 6, 9 e 11 della legge regionale n. 24 del 2000 sono abrogati.
Art. 32
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni della legge regionale n. 24 del 2000 modificate o abrogate ai sensi della presente legge rimangono applicabili ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

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