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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 13
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione integrata ambientale sono esercitati dall'autorità competente, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno relativamente al piano di ispezione ambientale, la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive. La Giunta regionale inoltre, sulla base delle proposte predisposte e presentate dalle autorità competenti secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attività ispettive che è aggiornato periodicamente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. La Giunta regionale promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l'analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli. Sulla base degli esiti di tali analisi, e in considerazione di quanto previsto dalle linee guida sui controlli di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 Sito esterno, la Giunta regionale può definire specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo della gestione delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate.
4. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 l'autorità competente si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza.".

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