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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13

RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 187 del 30 luglio 2015

CAPO IV
Composizione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL)
Art. 13
Composizione e funzionamento del CAL. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009
1.
L'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Composizione
1. Il CAL è così composto:
a) il Sindaco della Città metropolitana di Bologna;
b) i Presidenti delle Province;
c) i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
d) 18 Sindaci designati con le modalità indicate nel comma 2.
2. La Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Bologna prevista dall'articolo1, comma 7, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 Sito esterno (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e per le altre Province l'Assemblea dei Sindaci di cui al medesimo articolo 1, comma 54, lettera c), designano al loro interno due Sindaci scelti fra i presidenti delle Unioni costituite negli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) di cui uno relativo a Unioni montane, ove presenti.".
2.
L'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Organizzazione e funzionamento
1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale convoca la seduta di insediamento che è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il CAL nella seduta di insediamento elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.
2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.
3. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.
5. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.
6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un componente della propria Giunta o un Consigliere delegato alla partecipazione alle sedute del CAL.".
3.
L'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Durata in carica
1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia o di Presidente di Unione di Comuni. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente del CAL, dal Presidente della Regione con proprio decreto, che provvede altresì a designare il nuovo Sindaco, o il nuovo presidente di Provincia. Qualora decada un Presidente di Unione, si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2. Il Presidente della Regione, su richiesta del Presidente CAL, provvede con decreto alla nomina.
2. Se decade dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.".
4. Gli articoli 3 e 10 della legge regionale n. 13 del 2009 sono abrogati.
5. In sede di prima applicazione, fino alla nomina di tutti i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 13 del 2009, il CAL opera con i soli membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

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