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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13

RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 187 del 30 luglio 2015

CAPO II
Trasporti e viabilità
Art. 23
Oggetto
1. Il presente capo ha ad oggetto le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale (TPL) e la relativa programmazione, il trasporto ferroviario, anche in ambito metropolitano, il trasporto marittimo e fluviale, la navigazione interna, il trasporto aereo, il trasporto privato e la viabilità spettanti a Regione, Città metropolitana di Bologna e Province, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 56 del 2014 Sito esterno e della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
2. Il presente capo individua, altresì, le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporto marittimo, fluviale e di navigazione interna e disciplina la gestione delle idrovie e della navigazione interna da parte dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO) in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis) dell'accordo allegato alla legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)) come modificato dall'articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012).
SEZIONE I
Trasporto pubblico, autorizzazioni per il trasporto privato e viabilità
Art. 24
Funzioni della Regione in materia di trasporti e viabilità
1. La Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione attraverso il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), principale strumento di indirizzo del settore.
2. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione esercita altresì le funzioni amministrative di:
a) programmazione del servizio ferroviario regionale (SFR) che per la parte riguardante il servizio ferroviario metropolitano (SFM) si attua d'intesa con la Città metropolitana di Bologna;
b) zonizzazione del territorio regionale ai fini tariffari dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari;
c) definizione delle politiche tariffarie, delle tipologie dei titoli di viaggio e regolazione dei livelli tariffari, anche riferiti ai servizi integrati, dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale di bacino e di interbacino;
3. In materia di viabilità, la Regione esercita le funzioni amministrative di:
a) indirizzo in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, sicurezza e gestione delle strade.
b) gestione del Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Sito esterno (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e predisposizione dell'archivio regionale delle strade di cui all'articolo 27 della presente legge;
c) disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle Regioni e degli enti locali in attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali).
4. Sono fatte salve le funzioni di cui alla parte III, titolo VI, capo VI della legge regionale n. 3 del 1999 in materia di viabilità di interesse regionale, come definita all'articolo 163 della medesima legge.
5. In materia di aeroporti ed interporti, la Regione esercita le funzioni amministrative di:
a) programmazione e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
b) intesa con lo Stato per la programmazione e la realizzazione degli interventi di comune interesse negli aeroporti di rilievo nazionale ed internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna;
c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;
d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna.
Art. 25
Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto
1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni amministrative di pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario; sono confermate le funzioni previste dall'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) in capo alle Agenzie locali per la mobilità, che le svolgono, quali enti di governo, nei rispettivi ambiti ottimali sovrabacinali, individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
2. In coerenza con l'articolo 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno e con l'articolo 1, comma 609, della legge n. 190 del 2014 Sito esterno, gli enti locali partecipanti alle Agenzie locali per la mobilità provvedono ad adeguare le stesse nelle forme organizzative previste all'articolo 25 della legge regionale n. 10 del 2008, secondo gli ambiti territoriali ottimali come definiti ai sensi del comma 1.
3. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di pianificazione del trasporto pubblico locale, la Città metropolitana di Bologna e le Province, in relazione agli ambiti ottimali come definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sottoscrivono appositi accordi.
4. La Città metropolitana di Bologna concorre, d'intesa con la Regione, alla programmazione del servizio ferroviario metropolitano (SFM) nell'ambito del servizio ferroviario regionale (SFR) e alle intese di cui all'articolo 24, comma 5, lettere b) e d). Tale intesa è di norma annuale e comunque prevista ogniqualvolta vi siano significativi atti di programmazione del servizio.
5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, comprensive di quelle per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali ed alle competizioni sportive su strada.
Art. 26
Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di viabilità
1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di costruzione, gestione, compresa la manutenzione, classificazione e declassificazione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.
2. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali sono svolte secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1994, n. 35 (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico).
Art. 27
Catasto delle strade e archivio regionale delle strade
1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province collaborano alla redazione e all'aggiornamento di un catasto delle strade provinciali e comunali.
2. La Regione predispone e provvede a rendere disponibile, sul proprio sito web, l'Archivio regionale delle strade (ARS) costituito dall'elenco delle strade regionali, provinciali e comunali ricadenti nel territorio regionale, con l'indicazione di tutte le informazioni fornite dagli enti proprietari delle strade e comprensivo di quelle riguardanti le strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali.
3. L'ARS costituisce il riferimento informativo per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di viabilità, nonché per il coordinamento della funzione amministrativa di rilascio delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali.
4. Anche al fine del periodico aggiornamento dell'ARS, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni comunicano tempestivamente alla Regione i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade adottati ai sensi della legge regionale n. 35 del 1994.
Art. 28
Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada
1. Al fine di assicurare modalità di esercizio univoche nel territorio regionale, la Regione esercita il coordinamento della funzione di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Provincia nel cui territorio ha sede legale la ditta richiedente o dal primo ente sulle cui strade avviene il transito, nel caso la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale. L'ente rilascia l'autorizzazione per l'intero territorio regionale con riferimento all'ARS, previo eventuale nulla osta degli enti proprietari delle strade.
3. Con riferimento alle competizioni sportive su strada le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999.
Art. 29
Decorrenza e continuità delle funzioni
1. L'esercizio delle funzioni di cui alla presente sezione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, sono fatti salvi gli atti adottati secondo la disciplina previgente in materia, fino all'esercizio da parte della Regione delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 2, concernenti la zonizzazione del territorio regionale di cui alla lettera b) e le politiche tariffarie come individuate alla lettera c).
SEZIONE II
Trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna
Art. 30
Funzioni della Regione in materia di trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna
1. In materia di trasporto marittimo e fluviale, la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione nell'ambito del PRIT e le funzioni amministrative relative:
a) all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I e II di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 Sito esterno (Riordino della legislazione in materia portuale);
b) alla disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;
c) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto, con riferimento all'idrovia ferrarese;
d) alla gestione del demanio della navigazione interna, rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, con riferimento all'idrovia ferrarese;
e) all'Intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto;
f) alla polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale, con riferimento all'idrovia ferrarese;
g) all'ispettorato di porto;
h) alla programmazione e pianificazione degli interventi di infrastrutturazione nei porti, sulla base delle proposte formulate dai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994 Sito esterno.
Art. 31
Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima
1. Le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classe III di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 84 del 1994 Sito esterno.
2. La Città metropolitana di Bologna e le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'estimo navale, nonché l'autorizzazione delle scuole nautiche e la relativa vigilanza amministrativa.
Art. 32
Funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale
1. I Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994 Sito esterno esercitano tutte le funzioni amministrative relative agli interventi di infrastrutturazione nei porti.
Art. 33
Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), dell'Accordo costitutivo di AIPO, come modificato dall'articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2009, sono delegate ad AIPO, che le esercita limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, le funzioni indicate al comma 4 del presente articolo.
2. Per i tratti navigabili assegnati ad AIPO, la Regione concorre alla programmazione dello Stato del sistema idroviario padano-veneto, d'intesa con le Regioni interessate, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
3. Resta di competenza della Regione quanto non espressamente indicato al comma 4.
4. Le funzioni, i compiti e le attività delegate ad AIPO per i tratti navigabili dell'ambito territoriale di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) gestione del sistema idroviario padano-veneto del fiume Po, nonché gestione delle banchine e infrastrutture per la navigazione ivi connesse;
b) gestione del demanio della navigazione interna, rilascio delle concessioni, vigilanza e controllo sulla corretta occupazione del demanio della navigazione interna sulla base delle direttive emanate dalla Regione;
c) esercizio delle funzioni di ispettorato di porto, di polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale;
d) esercizio delle funzioni di stazione appaltante per interventi da realizzare nel sistema idroviario padano-veneto del fiume Po dalla fase progettuale al collaudo relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, alla realizzazione di pronti interventi, nonché alla realizzazione di nuove opere e di adeguamenti straordinari di nuove strutture relative alle vie navigabili finalizzate ad un uso multifunzionale delle vie d'acqua e all'ammodernamento e potenziamento della rete, delle opere idroviarie e dei relativi impianti;
e) supporto per l'esercizio del servizio di piena relativo alla navigabilità del fiume Po;
f) gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ad attività strettamente collegate alla navigazione, ivi compresa la gestione della rete radiotelefonica;
g) utilizzo, acquisto, manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;
h) attività di dragaggio e di segnalazione;
i) gestione del sistema di controllo finalizzato alla sicurezza della navigazione ed al contenimento delle escavazioni abusive;
l) autorità portuale per le aree portuali regionali lungo il fiume Po;
m) proposizione alle Regioni dell'Intesa interregionale per la navigazione interna di programmi di intervento tecnico-funzionali per il miglioramento della fruizione delle vie d'acqua e di strutture ad esse collegate al fine di incrementare e migliorare il trasporto e il diporto nautico.
5. In deroga all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2004, il pagamento dei depositi cauzionali e i relativi canoni inerenti le concessioni demaniali rilasciate da AIPO, saranno disposti a favore di AIPO stessa. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), le modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO anteriori alla presente legge, in materia di demanio della navigazione interna.
Art. 34
Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO
1. La Regione Emilia-Romagna conferma il distacco del personale regionale ad AIPO, attivato ai sensi dell'articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2009, che continua fino alla data del trasferimento da attuare, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 66, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Il trasferimento del personale regionale è disposto, con atto del dirigente competente, nel rispetto delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 Sito esterno (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).
3. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con AIPO che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione regionale al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al trasferimento.
4. A decorrere dal trasferimento del personale, AIPO aumenta, mentre la Regione riduce in modo corrispondente, la propria dotazione organica e le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del precitato personale, compresi i fondi per il trattamento accessorio.
5. La Giunta regionale, previa intesa con AIPO, disciplina con proprio atto i rapporti tra i due enti in ordine al trasferimento di beni strumentali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, e delle risorse finanziarie a seguito della delega delle funzioni, nonché al trasferimento del personale.
Art. 35
Affidamento e attribuzione ad AIPO dei beni regionali funzionali alle attività delegate
1. La Regione affida ad AIPO la gestione e le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile regionale, insistenti sul territorio di cui all'articolo 33, comma 1, funzionali allo svolgimento delle attività delegate.
2. I beni immobili sono affidati in gestione ad AIPO con vincolo di destinazione all'esercizio delle funzioni delegate, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione amministrativa gratuita, che specificherà anche i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno). All'atto della presa in consegna dei beni immobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili assegnati, redatto sulla base dell'inventario dei beni immobili risultante nei registri di consistenza della Regione Emilia-Romagna.
3. AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni immobili di cui al comma 2 tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, il pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione.
4. I beni mobili, di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente assegnati ad AIPO per l'esercizio delle funzioni oggetto di avvalimento, ad eccezione di quelli di cui al comma 5, vengono ceduti a titolo gratuito dalla Regione stessa ad AIPO, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali- Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n.11).
5. I beni mobili registrati, fatta eccezione per gli autoveicoli ai quali si applica il comma 4, sono affidati dalla Regione ad AIPO in comodato gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, con vincolo di destinazione all'esercizio delle funzioni delegate. All'atto della presa in consegna dei beni mobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale dei beni mobili assegnati, redatto sulla base dell'inventario dei beni mobili patrimoniali della Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000. AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni mobili di cui al presente comma tutti gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative di sicurezza, il pagamento delle imposte e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. L'eventuale affidamento di nuovi beni della tipologia di cui al presente comma sarà regolato dalle medesime disposizioni.

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