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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13

RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI

CAPO I
Riordino delle funzioni amministrative e principi per i successivi adeguamenti legislativi
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l'obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale, anche in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 Sito esterno (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l'individuazione di nuove sedi per la governance multilivello, rafforzando gli strumenti di concertazione e co-decisione delle strategie politiche territoriali.
2. Sono oggetto specifico della presente legge:
a) la definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni;
b) la definizione di nuove disposizioni per il governo delle aree vaste;
c) l'individuazione di nuove sedi di concertazione istituzionale e discipline comuni per la governance multilivello;
d) la nuova disciplina di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni e di incentivazione delle fusioni di Comuni;
e) la disciplina delle funzioni amministrative e la diversa allocazione di competenze conseguente alla legge n. 56 del 2014 Sito esterno;
f) la definizione di misure di prima applicazione volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni in atto esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Province, dai Comuni e dalle loro Unioni, nonché i processi di mobilità del personale interessato dal riordino delle funzioni.
3. La Regione, allo scopo di rafforzare la coesione sociale, promuove, anche in attuazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la partecipazione dei cittadini nel perseguimento degli obiettivi e nei processi di attuazione delineati dalla presente legge.
Art. 2
Disposizioni per l'adeguamento della legislazione regionale. Principi per la riforma della pianificazione territoriale
1. Nelle materie oggetto di riordino sono individuate le abrogazioni e le modifiche di norme, nonché i principi per il successivo adeguamento legislativo.
2. Ai fini del successivo adeguamento della legislazione regionale di settore al ruolo differenziato della Città metropolitana di Bologna si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3. Le funzioni in materia di pianificazione e governo del territorio sono riordinate con successivo intervento di modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in coerenza con il ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni, come definito dalla presente legge, ferma restando la possibilità di avviare progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
4. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.
Art. 3
Principi per il riparto delle funzioni amministrative
1. Nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni sono attributi compiti e funzioni definiti per settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale:
a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione;
b) di governo dell'area vasta della Città metropolitana di Bologna;
c) di governo delle aree vaste delle Province;
d) del governo di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni.
2. Per ciascun settore organico di materia sono indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate in capo ai diversi soggetti istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi, collegati alla presente legge e con essa coerenti.
3. Il titolo II è articolato sulla base dei seguenti settori organici:
a) ambiente, energia e protezione civile;
b) trasporti e viabilità;
c) agricoltura, caccia e pesca;
d) attività produttive, commercio e turismo;
e) istruzione e formazione professionale e lavoro, cultura sport e giovani;
f) sanità e politiche sociali.
4. Per assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di elevata complessità, nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile, nonché in materia di servizi per il lavoro, facendo comunque salva l'attività di controllo, di cui all'articolo 28, comma 1, dello Statuto regionale, sono individuati idonei modelli organizzativi nella forma delle "agenzie" ed in particolare:
a) l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 16;
b) l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui all'articolo 19;
c) l'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all'articolo 52.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è redatto un testo unico di riordino delle leggi regionali che disciplinano le Agenzie regionali, gli istituti, le forme societarie e gli enti regionali, ponendo particolare attenzione alle forme nelle quali i diversi programmi di attività vengono posti all'approvazione dell'Assemblea legislativa, alla disciplina relativa alla nomina ed ai compensi dei direttori, nonché all'utilizzo di procedura ad evidenza pubblica per la loro selezione.
6. Per ciascuna delle Agenzie di cui al comma 4, la Giunta regionale, al fine di verificare le performances organizzative e l'efficacia delle attività svolte dalle Agenzie, presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato dei programmi di attività nonché il rendiconto di gestione.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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